LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 16
 (Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.