LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
 (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)
1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.
2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008