LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 12
 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente
il rimborso delle spese per la difesa in giudizio)
1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<passata in giudicato,>> sono inserite le seguenti: <<di condanna o equiparata>>.
2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.
3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.