Art. 7
(Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)
1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.
2. Qualora le Amministrazioni comunali o i Consorzi di Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita dalla parola <<Interventi>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 9, L. R. 15/2005
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 12, L. R. 22/2007
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 9/2008