1. All'
articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.>>;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.>>;
d) alla lettera a) del comma 3 le parole <<di esecuzione delle leggi di settore>> sono soppresse.