LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 24
1. All'articolo 67 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.>>;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.>>;
d) al comma 5 le parole <<di cui ai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>.