LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 6 bis
 (Formazione professionale)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale. L'attività formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016
2Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 8/2024
3Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 76, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025. La modifica trova applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6 bis della presente legge a decorrere dal 27 ottobre 2024 e ai procedimenti in corso a quella data.