LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 11
 (Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.
1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015