Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
5. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per <<utente di un'attività professionale>> il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
b) per <<attività professionale>> un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;
c) per <<professione ordinistica>> la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio;
d) per <<professione non ordinistica>> ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.