LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 9
 (Interventi a favore dell'avvio delle attività professionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.
(2)
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 Ai sensi dell'art. 38, comma 1, della medesima legge, fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente. Da tale data verrà pubblicato il nuovo testo; le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota.
3Comma 1 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025 Ai sensi dell'art. 38, comma 1, della medesima legge, fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente. Da tale data verrà pubblicato il nuovo testo; le modifiche sono consultabili al collegamento ipertestuale posto a inizio nota.