LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13

Interventi in materia di professioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/05/2004
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 6
 (Aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.
2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020