Art. 11 bis
(Interventi a favore dei giovani)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che svolgano attività professionale in forma individuale, associata o societaria, per esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione in Italia e all'estero. L'attività formativa deve concludersi con profitto ed essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, università o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti. Il limite di età di cui al comma 1 è elevato a quarantasei anni non compiuti nel caso in cui il richiedente, alla data di presentazione della domanda, sia genitore di uno o più figli minori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021
2Articolo sostituito da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 14/2025