2. La Convenzione agisce con indipendenza ed autonomia in ordine al compito ad essa affidato, promuovendo un dibattito, il più approfondito ed ampio possibile all'interno della comunità regionale, e sviluppando i propri lavori nelle seguenti fasi:
a) una fase propulsiva, avviata a cura dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 3 attraverso un apposito documento preparatorio, che costituisca base per i lavori, fornito alla Convenzione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
b) una fase di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale;
c) una fase propositiva, in cui viene elaborato un documento finale, anche in forma di articolato, che può contenere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di generale consenso, da trasmettere al Consiglio regionale per l'adozione della soluzione legislativa.