LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2004
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 8
 (Misure urgenti)
1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 11/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013