LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2004
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 5
 (Attuazione in via regolamentare)
1. La legge europea regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.
3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. La legge europea regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
3Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013