Art. 4
(Contenuti della legge europea regionale)
1.
Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
2.
Alla legge europea regionale sono allegati:
a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 11/2005
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
4Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 13/2013