Art. 3
(Legge europea regionale)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3.
Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 1, L. R. 13/2009
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 13/2013
6Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 13/2013