LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2004
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 9
 (Indicazione degli atti comunitari attuati)
1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013