LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo le parole <<- Finest SpA,>> sono aggiunte le seguenti: <<ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest,>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2000 le parole <<tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>.
3. All'articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2 le parole <<il Direttore del Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Direttore regionale della struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>;
b) al comma 7 le parole <<dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale>>.
4.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:
<<1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 4 è istituito il <<Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale>>.

5. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2000 non trova applicazione per l'approvazione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale relativo al triennio 2004-2006.
6. I commi 70 e 71 dell'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso attuativi del piano di interventi per l'anno 2003 approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2003, n. 1350 e modificato con deliberazione 8 agosto 2003, n. 2468.
7. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19/2000, come sostituito dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.583.000,00, suddivisa in ragione di euro 861.000,00 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 790 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In via transitoria, nelle more della costituzione del Comitato per i corregionali all'estero e per i rimpatriati di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge regionale, la Giunta regionale, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, approva il programma degli interventi stessi, per il solo anno 2004, e i relativi progetti d'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della stessa legge regionale, a prescindere dalle fasi consultive previste dai commi 1 e 2 del citato articolo 6.
9. Le iniziative e le manifestazioni finanziate in base ai progetti d'intervento a favore dei corregionali all'estero per l'anno 2003, di cui all'articolo 11 (Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero), comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e all'articolo 7, comma 11, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), possono essere attuati, pena la revoca della concessione del relativo contributo, entro il termine massimo del 31 ottobre 2004.
10. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2004 la quota del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati destinata al sostegno degli enti, istituzioni ed associazioni, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge regionale per il perseguimento delle finalità statutarie, è fissata in 438.988,36 euro. Detti oneri fanno carico all'unità previsionale di base 3.2.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti al Corpo forestale regionale e al Servizio per il territorio montano e per le manutenzioni caduti per causa di servizio, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.
15. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 sono presentate dagli aventi titolo alla Direzione regionale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi - Servizio per la gestione del personale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.280.1.483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Al fine di realizzare un programma di attività di formazione e di divulgazione della cultura digitale, rivolta a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più a rischio di analfabetismo tecnologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare un progetto basato su percorsi di informazione e formazione a distanza che utilizzi la televisione e l'istruzione attraverso l'informatica.
18. Ai fini previsti dal comma 17, tra i soggetti cofinanziatori Telefriuli (comunicazione), Enaip Friuli Venezia Giulia (formazione), Università di Udine (divulgazione) e Consorzio Friuli Innovazione Udine (qualità dei prodotti) è stipulata apposita convenzione che definisce metodologia, contenuti e competenze del progetto da realizzare e la conseguente compartecipazione finanziaria regionale, che non può superare il 50 per cento della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.300.1.22.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5384 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. I componenti della Giunta regionale dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni all'estero rientranti nell'ambito delle attività di mero rilievo internazionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994.
21. Gli oneri derivanti dal comma 20 continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 97 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
22. Al sesto comma dell'articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<dei Vicepresidenti del Consiglio,>> sono aggiunte le seguenti: <<dei Presidenti delle Commissioni consiliari,>>.
23. Al primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo le parole <<gli enti da essa dipendenti>> sono inserite le seguenti: <<, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom)>>.
24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.220.1.525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 609 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. La decorrenza fissata dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) si applica a tutti i componenti della Commissione prevista dal comma 4 medesimo.
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.3.260.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 69 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'attuazione e la promozione di interventi di e-government.
28. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 27.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all'impianto, allo sviluppo e alla gestione di un canale di comunicazione televisiva via internet dedicato all'informazione sui principali temi della vita regionale. Il medesimo canale televisivo è altresì al servizio del Consiglio regionale per la propria comunicazione di carattere istituzionale.
31. 
( ABROGATO )
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. 
( ABROGATO )
(1)
34. Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente.
35. Ai fini della razionalizzazione e del riordino degli uffici, anche a seguito della ristrutturazione dell'apparato amministrativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione, nella logica della concentrazione ma mantenendo la presenza e l'attività amministrativa nelle diverse aree della regione, e con l'obiettivo di ottimizzare la funzionalità operativa e i costi di gestione, purché ciò non ingeneri maggiori costi diretti e indiretti nell'interesse dell'utenza. Per tale finalità è altresì prioritaria la individuazione e la realizzazione di una unica sede della Amministrazione regionale in Pordenone.
36. Per le finalità di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili anche adibiti a sede di uffici e ad acquistare, costruire, ristrutturare edifici da adibire a tale funzione, compresi gli spazi da destinare a parcheggi, anche mediante operazioni di permuta, ovvero di acquisto di partecipazioni totalitarie in società il cui patrimonio comprenda il bene o i beni immobili di interesse ai fini del progetto.
37. Le operazioni di cui al comma 36 possono essere attuate anche attraverso la società <<Gestione immobili Friuli-Venezia Giulia SpA>>, ovvero una società da costituire con partecipazione totalitaria della Regione. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali, finalizzata all'acquisto e all'amministrazione di beni immobili da destinare a sede degli uffici regionali, e a parteciparvi in misura totalitaria con capitale iniziale non inferiore a 150.000 euro.
38. La Giunta regionale approva il progetto di cui al comma 35 con apposita deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza alla previsione dell'articolo 1, comma 1, tabella A1, in relazione al disposto di cui al citato comma 36, dell'entrata di pari importo sull'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1525 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è autorizzato l'acquisto, da parte della Regione, di beni immobili per un importo fino a 750.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1497 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Al fine di assicurare la permanenza a Trieste del Lloyd Triestino, Società primaria di navigazione presente nel capoluogo della regione dal 1836, anno di sua fondazione, garantendone la continuità operativa nella città in funzione anche dei rilevanti interessi economici generali ad essa collegati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso totale o parziale, ovvero ad alienare alla predetta società, l'immobile ubicato in Trieste, piazza Unità d'Italia, n. 1.
43. In relazione alle operazioni di cui al comma 42, il canone di concessione o, rispettivamente, il prezzo di vendita sono definiti con perizia di stima redatta dal competente Servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale della Regione.
44.
Il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:
<<2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

45. Le cessioni gratuite disposte a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1971, devono intendersi quali apporti patrimoniali ai fini della realizzazione delle specifiche finalità istituzionali, come individuate negli atti di trasferimento.
46. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<i terreni>> sono sostituite dalla seguente: <<quelli>> e le parole <<dei terreni>> sono soppresse.
47. L'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale) è abrogato.
48. Ai fini della razionalizzazione e del riordino delle partecipazioni societarie della Regione, nell'ottica di un complessivo sviluppo operativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime, caratterizzato dall'assunzione in capo alla Finanziaria regionale Friulia SpA del ruolo di <<holding>>.
49. Per le finalità di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a promuovere le necessarie modifiche allo Statuto della Finanziaria regionale Friulia SpA;
b) a promuovere la costituzione in <<holding>> della Finanziaria regionale Friulia SpA, conferendo alla Finanziaria stessa le partecipazioni societarie della Regione considerate strategiche ai fini del progetto;
c) ad attuare, rispetto alle società a partecipazione regionale coinvolte nel progetto, ogni altra operazione di trasformazione, cessione o dismissione, fusione o scissione societaria ai fini della realizzazione del progetto medesimo.
50. Al fine di ottimizzare il perseguimento dell'oggetto sociale di società partecipate dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica dei rispettivi statuti in funzione della loro trasformazione in società consortili.
51. La Giunta regionale, previa verifica sulla strategicità delle funzioni da mantenere in capo al capitale pubblico e alla gestione regionale, espone alle Commissioni consiliari competenti le linee direttive e le modalità di attuazione del programma straordinario di cui al comma 48 e della revisione degli statuti societari di cui al comma 50, per consentire alle Commissioni medesime di esprimere valutazioni e proposte previa audizione delle società, degli enti e delle categorie economiche interessate.
52. 
( ABROGATO )
53. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole <<sino al 2007>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 2009>>.
54. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 15.209.655,68 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con scadenza 31 dicembre 2006, acquistate dall'Amministrazione regionale rispettivamente per 9.915.972,46 euro ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e per 5.293.683,22 euro ai sensi dell'articolo 164 della medesima legge regionale.
55. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 54, pari a complessivi 15.209.655,68 euro, affluiscono all'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 1.549.370,70 euro, di obbligazioni della Sezione autonoma del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, con scadenza 31 dicembre 2005, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988).
57. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 56, pari a complessivi 1.549.370,70 euro, affluiscono all'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. 
( ABROGATO )
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 151, tabella E, relativamente alla revoca dall'anno 2004 del limite di impegno n. 22 autorizzato, a decorrere dall'anno 2003, con l'articolo 7, comma 93, tabella E, della legge regionale 3/2002, la quota di 258.000 euro non utilizzata al 31 dicembre 2003 e disponibile sull'unità previsionale di base 9.4.42.2.281 del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2004.
64. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 545, 562, 799, 803, 1722 e 8487 sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
65. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 183, 562, 9464, 9474, 9805, 9806, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833 e 9834 sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
66. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Abrogato il comma 33, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
2Parole sostituite al comma 36 da art. 7, comma 3, L. R. 17/2004
3Parole sostituite al comma 9 da art. 18, comma 1, L. R. 17/2004
4Parole aggiunte al comma 27 da art. 7, comma 14, L. R. 19/2004
5Parole sostituite al comma 36 da art. 7, comma 48, L. R. 1/2005
6Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 29, L. R. 1/2005
7Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 23, L. R. 15/2005
8Integrata la disciplina del comma 13 da art. 6, comma 111, L. R. 2/2006
9Integrata la disciplina del comma 48 da art. 8, comma 114, L. R. 2/2006
10Integrata la disciplina del comma 49 da art. 8, comma 114, L. R. 2/2006
11Comma 58 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
12Comma 59 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
13Comma 60 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
14Comma 61 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
15Comma 62 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
16Integrata la disciplina del comma 36 da art. 12, comma 7, L. R. 24/2009
17Comma 52 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ww), L. R. 10/2012
18Comma 11 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
19Comma 12 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
20Comma 13 abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
21Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 3, L. R. 44/2017
22Integrata la disciplina del comma 48 da art. 1, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
23Comma 31 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 14/2022