LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.591.736.955,22 euro, suddivisi in ragione di 8.287.821.638,92 euro per l'anno 2004, di 7.776.388.125,31 euro per l'anno 2005 e di 7.527.527.190,99 euro per l'anno 2006, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2004-2006 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.114.789.501 euro, suddivisi in ragione di 408.780.523,67 euro per l'anno 2004, di 387.103.839,03 euro per l'anno 2005 e di 318.905.138,30 euro per l'anno 2006.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2004 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 408.780.523,67 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2004 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2001, 2002 e 2003 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2004-2006 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 408.780.523,67 euro per l'anno 2004.
7. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2004 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima per complessivi 408.780.523,67 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2004-2006, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di 408.780.523,67 euro, nell'ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell'importo di cui al comma 4, nella misura massima di 490.875.188,69 euro.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
11. L'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere idonee garanzie. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati le garanzie più idonee e l'individuazione dei cespiti di entrata cui far riferimento.
13. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2004, per un massimo di cinque periodi d'imposta, è ridotta per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'Albo delle imprese artigiane (AIA) dello 0,73 per cento:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
14. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta cui si riferisce.
14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
15. I contribuenti di cui al comma 13 sono autorizzati a tener conto della riduzione d'aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi ai periodi d'imposta indicati al medesimo comma.
16. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
17. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per i periodi d'imposta di cui al comma 13 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.
18. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati in complessivi 739.050.000 euro, suddivisi in ragione di 650.000 euro per l'anno 2004 e di 369.200.000 euro per gli anni 2005 e 2006 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 60.852.736,49 euro, suddivisi in ragione di 32.071.306,69 euro per l'anno 2004, di 13.544.738,40 euro per l'anno 2005 e di 15.236.691,40 euro per l'anno 2006 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
19. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d ter), come aggiunta dall'articolo 6, comma 43, della legge regionale 23/2002, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 19.500.000 euro, suddivisi in ragione di 11.500.000 euro per l'anno 2004, di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessivi 19.524.723,11 euro, suddivisi in ragione di 11.524.723,11 euro per l'anno 2004, di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 162.850.000 euro, suddivisi in ragione di 135.850.000 euro per l'anno 2004, di 13 milioni di euro per l'anno 2005 e di 14 milioni di euro per l'anno 2006;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 884.364,60 euro, suddivisi in ragione di 294.788,20 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 2.030.889,45 euro, suddivisi in ragione di 676.963,15 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 14.880.040,47 euro, suddivisi in ragione di 4.960.013,49 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 20.526.342,66 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;
h) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 9.300.000 euro per l'anno 2006;
i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), complessivi 29.685.779,66 euro suddivisi in ragione di 12.811.342,94 euro per l'anno 2004 e 8.437.218,36 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;
j) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 87.175.469,94 euro, suddivisi in ragione di 25.025.319,55 euro per l'anno 2004, di 28.482.829,85 euro per l'anno 2005, e 33.667.320,54 euro per l'anno 2006, di cui 30.248.370,47 euro suddivisi in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2004, di 14.249.370,70 euro per l'anno 2005 e di 9.998.999,77 euro per l'anno 2006, finanziate con contrazione di mutuo;
k) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese): complessivi 11.672.464,24 euro per l'anno 2004.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 13, L. R. 19/2004
2Comma 13 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
3Comma 14 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
4Comma 14 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
5Comma 15 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
6Comma 16 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
7Comma 17 sostituito da art. 1, comma 13, L. R. 1/2005
8Parole soppresse al comma 14 da art. 9, comma 36, L. R. 2/2006
9Comma 16 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 22/2007
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 13 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 13 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
12Comma 16 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
13Comma 17 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
14Parole sostituite al comma 13 da art. 14, comma 3, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Lettera a) del comma 13 abrogata da art. 14, comma 3, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Lettera b) del comma 13 abrogata da art. 14, comma 3, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.