LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/2004
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale)
1. 
( ABROGATO )
(7)
2. 
( ABROGATO )
(8)
3. 
( ABROGATO )
(9)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione <<Bambini e Autismo - ONLUS>> di Pordenone, per la realizzazione di un centro per l'inserimento lavorativo per soggetti affetti da sindrome di autismo.
7. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo - ONLUS, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato <<Progetto Spilimbergo>>.
2. L'associazione di cui al comma 1 fornisce la documentazione dell'impiego della sovvenzione secondo le finalità, nei termini e con le modalità previsti dal decreto di concessione, in cui può essere disposta l'erogazione in via anticipata e in unica soluzione.>>.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4/1991, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione <<Via di Natale>> di Aviano, per l'attivazione di corsi di formazione del personale volontario e degli operatori della struttura impegnati nell'assistenza ai malati terminali.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione <<ICTUS>> - ONLUS per la realizzazione e diffusione gratuita di un sussidio audiovisivo finalizzato alla riabilitazione delle persone colpite da ictus.
15. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4753 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione Comunità Arcobaleno di Gorizia che si occupa delle tossicodipendenze e dei detenuti.
18. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 17 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione determina le modalità di erogazione del finanziamento.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4754 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Caritas diocesane della regione una sovvenzione straordinaria di 47.500 euro ciascuna, da destinare al perseguimento delle attività di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto una sovvenzione di 10.000 euro, finalizzata al sostegno dell'attività di segretariato sociale con i centri di ascolto e le strutture di accoglienza e accompagnamento presenti nei comuni facenti parte della regione Friuli Venezia Giulia.
21. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4778 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine, per l'espletamento dell'attività istituzionale.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4787 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Cooperativa sociale <<L'Abete Bianco>> per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale svolta durante l'anno 2003 per la gestione e il funzionamento della comunità residenziale <<La Selina>> di Montereale Valcellina.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4788 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità Rinascita di Tolmezzo per la copertura dei costi inerenti all'attività istituzionale, in particolare per la riabilitazione dei malati psichici gravi e gravissimi.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.Il predetto contributo è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4792 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro all'Associazione <<I Girasoli>> - ONLUS di S. Dorligo della Valle, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e per la sua trasformazione in centro diurno per soggetti disabili.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati nonché delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4797 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione - Centro di accoglienza <<E. Calducci>>, con sede in Pozzuolo del Friuli, che riveste un ruolo primario a livello regionale per l'accoglienza dei cittadini extracomunitari e per l'integrazione delle componenti sociali, etniche e razziali presenti nella comunità regionale.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale - Servizio per la qualità dei servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.310.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare - Comitato del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore a dieci anni, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza di locali in ampliamento alla sede già esistente, da destinarsi all'immagazzinamento delle derrate alimentari.
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 30.000 euro annui, con l'onere di 90.000 euro corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4852 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale all'Associazione regionale disabili del Friuli Venezia Giulia, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'associazione stessa ha stipulato per la realizzazione e la ristrutturazione di una struttura ricettiva alberghiera priva di barriere architettoniche e con caratteristiche strutturali particolarmente idonee all'accoglimento di soggetti in situazione di disabilità fisica.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, corredata della deliberazione con la quale l'associazione dispone l'assunzione del mutuo e del contratto di mutuo nonché dei progetti degli interventi. Le condizioni del mutuo devono essere conformi a quelle determinate dalla Giunta regionale, vigenti alla data di stipula del contratto. Il decreto di concessione determina le modalità di erogazione e rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2014 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto Caccia - Burlo Garofalo di Trieste, per l'adeguamento strutturale e l'eliminazione delle barriere architettoniche di due appartamenti riservati a portatori di handicap.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.310.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004 - 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, e modificato dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale 14/2003, relativamente all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni amministrative in materia di incentivazione e sostegno della natalità, è autorizzata la spesa complessiva di 39 milioni di euro, suddivisa in ragione di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
47. In deroga ai limiti minimi di reddito previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, sono ammessi a godere dei benefici previsti dal medesimo articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003 e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti, i coniugi privi del previsto requisito di reddito minimo, nonché quelli esclusi per tale motivo. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini di presentazione delle domande.
48. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, e con riferimento al disposto del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, nonché del comma 47 del presente articolo, a titolo di rimborso ai Comuni degli assegni erogati per i figli successivi al primo e per gli assegni di natalità per gli anni 2003 e precedenti nonché per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, a favore dei genitori privi del requisito di <<coppia coniugata>> e del requisito di reddito minimo, è destinata la spesa complessiva di 12 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005 - a carico dell'unità previsionale di base 8.4.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento, per 8.468.545 euro, di cui 1 milione di euro relativi all'anno 2005, al capitolo 8463 e per 3.531.455 euro al capitolo 8462 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti - autorizzata, relativamente all'unità previsionale di base 8.4.65.1.251 con riferimento al capitolo 8463, con l'articolo 5, comma 81, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e con l'articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e così rideterminata con il comma 60 - tabella C; e autorizzata, relativamente al capitolo 8462, con il comma 60 - tabella C, a fronte dell'assegnazione disposta dallo Stato per l'anno 2003 a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

49. In conseguenza del disposto di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto un'erogazione di 1.000 euro per ogni figlio, secondo o ulteriore per ordine di nascita, gli assegni di maternità, di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 e successive modifiche, sono liquidati ai soggetti interessati al netto di quelli statali, ove previsti.
50. 
( ABROGATO )
51. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis, comma 1, della legge regionale 12/1995, come inserito dal comma 50, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5009 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività svolta dall'Associazione <<Progetto aggregazione giovanile>>, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane <<Dalla parte delle donne>> che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l'affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e bambini afgani.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a valere sull'autorizzazione disposta con il comma 60, tabella C, a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'attivazione del progetto <<Officina sociale>>.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione regionale per le identità linguistiche, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5013 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. Per assicurare la continuità del sostegno regionale agli interventi di promozione dei servizi a favore degli immigrati, di cui all'articolo 4, comma 50, della legge regionale 1/2003, è autorizzata la concessione agli enti ivi indicati di contributi forfetari di entità non superiore a quelli già assegnati agli enti medesimi ai sensi dello stesso comma 50, a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri da essi sostenuti per le attività svolte nell'anno 2003.
58. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 57 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.300.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. Al comma 39 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo la parola: <<ristrutturazione>> è inserita la parola: <<, ampliamento>>.
60. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 14, L. R. 19/2004
2Parole aggiunte al comma 30 da art. 3, comma 18, L. R. 19/2004
3Parole sostituite al comma 15 da art. 22, comma 1, L. R. 20/2004
4Comma 4 abrogato da art. 9, comma 8, L. R. 24/2004 , a decorrere dall'1 gennaio 2005.
5Parole sostituite al comma 41 da art. 5, comma 44, L. R. 2/2006
6Parole soppresse al comma 42 da art. 5, comma 45, L. R. 2/2006
7Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
8Comma 2 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
9Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
10Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11Integrata la disciplina del comma 38 da art. 3, comma 15, L. R. 12/2006
12Comma 50 abrogato da art. 7, comma 62, L. R. 17/2008