LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 21
 (Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;
a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;
b) nuovi servizi intermodali marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima;
b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.
2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera e), L. R. 22/2010
2Comma 1 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 22/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2022
4Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 9/2022
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 9/2022
6Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 9/2022