Art. 7
(Programmi di informazione e di educazione)
1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli studenti e il personale docente.
3. La Giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istituti, sui contributi e sulle iniziative più significative della presente legge sul sito web della Regione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6, comma 3. Delle relazioni è data la più ampia diffusione.