LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 marzo 2004, n. 5

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 5
 (Trasferimento di risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie correlate al costo del personale trasferito, nonché quelle correlate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, saranno assegnate alle Aziende per i servizi sanitari.