Art. 8
(Cooperative di garanzia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.
2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:
a) siano costituite da almeno 100 professionisti;
b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto della cooperativa non discrimini, né permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;
d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.