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Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO IX
 Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 30, lettera f), L. R. 22/2010
4Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
5Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 11/2011
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 8, lettera h), L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 2, L. R. 14/2012
9Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 2, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
12Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera aaa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.
2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:
a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;
b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.
3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.