LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO XIII
 Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato
Art. 30
 (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.
4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 31
 (Aiuti di Stato)
1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.