Art. 4
(Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.
2.
Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:
a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;
b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011
3Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011
4Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
5Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011
6Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016
10Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.
11Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.