Art. 30
(Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2.
In deroga alle disposizioni di cui al
capo III del titolo II della legge regionale 7/2000
, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.
4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
5.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal
capo I del titolo III della legge regionale 7/2000
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
3Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 62, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019