LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

24 ter
 (attività di prevenzione e contrasto al doping)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall' articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.
3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 15/2009
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 1, L. R. 15/2009
3Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera n), L. R. 15/2014