Art. 18 bis
(Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:
a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP;
b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.
3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.
5. I criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando adottato dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017
6Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7Comma 5 sostituito da art. 5, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 35, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026. I beneficiari dei contributi possono utilizzare fino al 20 per cento del contributo concesso per sostenere spese in deroga all'art. 31, L.R. 7/2000.
9Comma 3 sostituito da art. 6, comma 60, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.