LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO IV
 Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale
Art. 11
 (Contributi per manifestazioni sportive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.
3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.
4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 17/2008
3Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2009
4Articolo sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 24/2009
5Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 22/2010
6Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera e), L. R. 27/2012
7Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 22, L. R. 5/2013
8Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 5, comma 23, L. R. 5/2013
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
10Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera f), L. R. 23/2013
11Comma 1 interpretato da art. 18, comma 1, L. R. 6/2014
12Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 12
 (Contributi per eventi sportivi eccezionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2.  
( ABROGATO )
3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
4. Il contributo è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11. Ai fini dell’assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004
3Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 24/2009
4Parole sostituite al comma 1 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
5Comma 1 bis aggiunto da art. 170, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
6Parole sostituite al comma 6 da art. 170, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 17/2010
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 30, lettera c), L. R. 22/2010
8Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 30, lettera d), L. R. 22/2010
9Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
10Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 1), L. R. 27/2012
11Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 47, lettera f), numero 2), L. R. 27/2012
12Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 3), L. R. 27/2012
13Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera f), numero 4), L. R. 27/2012
14Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
15Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2013
16Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2013
17Parole sostituite al comma 1 ter da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 6/2013
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 6/2013
19Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 5), L. R. 6/2013
20Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
21Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
22Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
23Parole soppresse al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
24Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26Comma 2 abrogato da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27Comma 3 sostituito da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
28Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29Parole soppresse al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
30Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 13
 (Contributi annui a enti di promozione sportiva)
1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 15/2009
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.