1.
Ai fini della presente legge, si intendono:
a)
per <<manifestazioni fieristiche>> le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
1. fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
2. fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
3. mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) per <<quartieri fieristici>> le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) per <<superficie netta>> la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.
c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.