LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2003
Materia:
130.01 - Comuni e Province
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
110.05 - Elezioni

Art. 1
 (Norme relative al sistema delle autonomie locali)
1. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (Legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: <<Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.>>.
2.
Il comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.>>.

3.
Il comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.>>.

4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 14 dell'art. 3, L.R. 13/2002.