Art. 23
(Disposizioni comuni)
1. Le istituzioni riordinate in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni, di cui alla
legge 6972/1890, dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private, che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si applica l'esenzione dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'
articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche.
4. Trova applicazione da parte delle aziende, nonché, fino alla loro trasformazione, da parte delle istituzioni, la normativa regionale volta alla ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti locali in materia di personale, di appalti di opere pubbliche e per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Gli statuti delle aziende, fondazioni e associazioni disciplinate dalla presente legge possono prevedere la presenza, negli organi di amministrazione, di componenti designati dalle associazioni di categoria che perseguono analogo fine istituzionale.
6. I procedimenti di depubblicizzazione delle istituzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi nel rispetto della normativa previgente.
Art. 24
1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018