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Indice:
L.R. n. 19/2003
Capo I
Art. 1
Art. 2
Capo II
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8 bis
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 14 bis
Art. 14 ter
Capo III
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Capo IV
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Capo V
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Leggi regionali
Legge regionale
11 dicembre 2003
, n.
19
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17/12/2003, N. 051
Data di entrata in vigore:
01/01/2004
Materia:
310.02
-
Assistenza sociale
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Capo I
Disposizioni generali
da Art. 1 ad Art. 2
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla
legge 17 luglio 1890, n. 6972
(Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), di seguito denominate istituzioni, in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato.
Art. 2
(Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)
1.
Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'
articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2.
Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
(1)
3.
Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei "piani di zona" previsti dall'
articolo 19 della legge 328/2000
.
4.
La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
a)
le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b)
l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c)
le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Note:
1
Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2006
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative