Art. 9
(Principi in materia di contabilità e patrimonio)
1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.
1 bis.
Al fine della trasformazione prevista dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22
(Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8.
Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
10 bis.
Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.
10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.
10 quinquies. L'incarico conferito all'organo monocratico di revisione economico finanziaria di cui al comma 10 bis ha durata pari a quella del consiglio di amministrazione dell'azienda, salvo che lo statuto disponga diversamente, e può essere rinnovato per una sola volta, dandone tempestiva comunicazione alla direzione regionale competente in materia di salute.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 56, L. R. 17/2008
2Comma 1 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 2 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 3 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
6Comma 5 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
7Comma 6 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
8Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 37/2017
11Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
12Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
13Comma 10 quater aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 31/2018
15Comma 1 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
16Comma 1 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
17Comma 1 sostituito da art. 8, comma 35, lettera a), L. R. 13/2021
18Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera b), L. R. 13/2021
19Comma 1 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera c), L. R. 13/2021
20Comma 10 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera d), L. R. 13/2021 con effetto dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 37, della L.R. 13/2021.
21Comma 10 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera e), L. R. 13/2021
22Parole sostituite al comma 10 quater da art. 8, comma 35, lettera f), L. R. 13/2021
23Parole sostituite al comma 10 bis da art. 8, comma 6, L. R. 16/2021 , con effetto retroattivo dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 7, L.R. 16/2021.
24Comma 10 quinquies aggiunto da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 15/2025 . La disposizione si applica agli organi di revisione economico finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 21. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2025.