LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 9
 (Principi in materia di contabilità e patrimonio)
1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.
1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.
1 ter.  
( ABROGATO )
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. 
( ABROGATO )
(7)
6 bis.  
( ABROGATO )
7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;
b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;
c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.
10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.
10 ter.  
( ABROGATO )
10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 56, L. R. 17/2008
2Comma 1 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
3Comma 2 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 3 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
6Comma 5 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
7Comma 6 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
8Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 37/2017
11Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
12Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
13Comma 10 quater aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 31/2018
15Comma 1 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
16Comma 1 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
17Comma 1 sostituito da art. 8, comma 35, lettera a), L. R. 13/2021
18Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera b), L. R. 13/2021
19Comma 1 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera c), L. R. 13/2021
20Comma 10 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera d), L. R. 13/2021 con effetto dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 37, della L.R. 13/2021.
21Comma 10 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera e), L. R. 13/2021
22Parole sostituite al comma 10 quater da art. 8, comma 35, lettera f), L. R. 13/2021
23Parole sostituite al comma 10 bis da art. 8, comma 6, L. R. 16/2021 , con effetto retroattivo dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 7, L.R. 16/2021.