Art. 5
(Organi)
1.
Sono organi amministrativi delle aziende:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni e in ogni caso i componenti degli organi di amministrazione restano in carica sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo o dell'eventuale piano di rientro relativi all'ultimo esercizio del mandato, da approvarsi secondo le modalità ed entro i termini individuati nel regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis.
2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine non superiore a venti giorni decorso il quale vi provvede d'ufficio.
2 ter.
Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.
2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.
3. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Le aziende possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
5.
Gli statuti delle aziende prevedono:
a)
( ABROGATA )
b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'azienda abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti.
6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.
6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
2Comma 2 bis aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
3Comma 6 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 21/2005
4Comma 1 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5Comma 6 bis aggiunto da art. 178, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 178, comma 2, L. R. 17/2010
7Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 34, L. R. 12/2018
8Parole sostituite al comma 2 bis da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Comma 2 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Comma 2 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13Comma 2 septies aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 15/2025 . La modifica si applica ai consigli di amministrazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona in carica alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 21. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15/2025.