LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 24
 (Poteri sostitutivi)
1. Le istituzioni che non dispongano dei requisiti per la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, ivi comprese le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con cui si provvederà a destinare il patrimonio secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018