LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Inserimento nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale)
1. Le istituzioni, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.
2. Le istituzioni operanti nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario collaborano alla programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari nel relativo ambito territoriale e partecipano alla sua definizione e attuazione.
3. Le istituzioni oggetto della presente legge concorrono alla definizione e attuazione dei "piani di zona" previsti dall'articolo 19 della legge 328/2000.
4. La Giunta regionale garantisce e disciplina le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di stabilire gli interventi prioritari, definisce:
a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2006