Art. 13
(Soppressione e liquidazione delle aziende)
1. Le aziende che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e successive modifiche.
2. In tali casi, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra azienda operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le aziende che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'azienda in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti.
2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Commissario delle Aziende nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, che dichiari di trovarsi nelle condizioni economiche di grave dissesto, può presentare alla Regione, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio e previo parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, un piano di risanamento da cui emergano concrete prospettive di ripristino della sostenibilità economico-finanziaria e di continuità aziendale. Qualora emerga l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario o la continuità aziendale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2 ter. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 9, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di espletamento degli adempimenti del Commissario con riferimento alle attività di cui al comma 2 bis.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 202, L. R. 9/2026 . In via di prima applicazione, il termine decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026. La disposizione si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 già commissariate.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 202, L. R. 9/2026 . La disposizione si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 già commissariate.