LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8 bis
 (Pubblicazione degli atti)
1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 178, comma 5, L. R. 17/2010