Art. 7
(Incompatibilità)
1.
La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:
a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda;
b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.
2.
Non può essere nominato amministratore di un'azienda:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
f) colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestono la carica di cui al comma 1, lettera a), ovvero si trova in situazioni di conflitto di interesse con l'Azienda.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 33/2015
2Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 108, L. R. 7/2024