Art. 7
(Incompatibilità)
1.
La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:
a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda;
b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.
2.
Non può essere nominato amministratore di un'azienda:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 23, L. R. 33/2015