LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Funzioni degli organi)
1. Gli organi delle aziende esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
a) nomina del direttore;
b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite;
d) approvazione dei bilanci;
e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.
g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis;
g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.
2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
3. Il presidente è l'organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).
3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente.
5. Le aziende dotate di una ricettività non superiore a sessanta posti, al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare, qualora consentito dallo statuto, disposizioni regolamentari organizzative, in deroga ai principi richiamati dall'articolo 4, attribuendo al presidente ovvero al consiglio di amministrazione il potere di emanare atti di natura gestionale.
5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 3 bis aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 ter aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 3 quater aggiunto da art. 178, comma 3, lettera b), L. R. 17/2010
5Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 31, L. R. 12/2018
6Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021
7Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 5, L. R. 16/2021