LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 4
 (Statuti e regolamenti)
1. Gli statuti delle aziende sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.
3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'azienda il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, l'Assessore regionale per le autonomie locali promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali entro centoventi giorni dal suo avvio.
4. I regolamenti di organizzazione delle aziende individuano l'articolazione della struttura organizzativa. Le aziende adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 31/2018