LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2004
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 21
 (Patrimonio)
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 20, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.