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Indice:
L.R. n. 18/2003
Capo I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Capo II
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Capo III
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Capo IV
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Capo V
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Capo VI
Art. 73
Capo VII
Art. 74
Art. 75
Capo VIII
Art. 76
Capo IX
Art. 77
Leggi regionali
Legge regionale
5 dicembre 2003
, n.
18
Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/12/2003, N. 017.
Data di entrata in vigore:
27/12/2003
Materia:
110.07
-
Interventi e contributi plurisettoriali
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 5
(Modifica alla
legge regionale 2/1992
in materia di internazionalizzazione delle PMI)
1.
Il
Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
(Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<<Capo VIII
Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero
Art. 24
(Contributi per l'attuazione dei programmi)
1.
Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero.
2.
I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.
Art. 25
(Iniziative ammesse a contributo)
1.
Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell'industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.
Art. 26
(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)
1.
I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.>>.
2.
Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:
a)
per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione commerciale all'estero - con la denominazione <<Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero>> e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;
b)
alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
3.
Le domande di contributo presentate ai sensi del
capo VIII della legge regionale 2/1992
e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'
articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992
, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4.
In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative