Art. 2
(Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.
3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.
5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinati tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
8.
Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:
a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua>> e con lo stanziamento di 240.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);
b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 - Servizio delle ristrutturazioni aziendali - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);
c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Note:
1Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, rimangono sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima, come stabilito dall'art. 77 della presente legge.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Le disposizioni di cui al presente articolo sono vigenti a decorrere dal 24 luglio 2006, per effetto della modifica apportata dall'art. 6, comma 60, L.R. 12/2006 all'art. 77 della presente legge.