LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 17
1.
Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.