LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/12/2003
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Capo II
 Interventi urgenti nel settore dell'artigianato
Art. 11
1.
Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
<<2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.>>.

Art. 12
1.
Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 13
1.
Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.>>.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 16
 (Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)
1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:
<<Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

2.
La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:
 <<Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole <<artigianato artistico>> sono inserite le seguenti: <<, tradizionale e dell'abbigliamento su misura>>.
Art. 17
1.
Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.
Art. 18
1.
Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.>>.

Art. 19
 (Norma transitoria)
1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.